Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6. (5) GU n. L 207 del 18. 7. 1989, pag. 19. (6) GU n. L 209 del 3. 7. 1991, pag. 5. ALLEGATO « ALLEGATO IV DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19 Ragione sociale dell'organizzazione di produttori: Indirizzo amministrativo: (via, n., località, tel., telex): Banca e numero di conto sul quale deve essere versato l'aiuto: Riconoscimento specifico ai sensi dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72: Data: N. della decisione: Superficie totale del frutteto interessata dal(i) piano(i): Periodo di riferimento dal: al: Data di approvazione del piano: Elenco dei lavori effettuati nel corso del periodo dal al che corrispondono al . . . anno d'esecuzione a) che potrebbero beneficiare dell'importo di 475 ecu di cui all', punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91 Tipo di azione Costo unitario per ettaro Superficie (*) Importo (moneta nazionale) 1. Estirpazione/nuovo impianto fattura n. del (o documenti giustificativi) fattura n. del fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Riconversione varietale (sovrainnesto) fattura n. del (o documenti giustificativi) fattura n. del fattura n. del fattura n. del Totale Superfici che hanno beneficiato delle azioni di cui al punto a) nel corso degli anni precedenti Totale generale (A) A/S % 40 % (*) Solamente le superfici sulle quali le azioni vengono eseguite in modo completo possono venir considerate ai fini del versamento degli aiuti. b) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all', punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione Tipo di azione Elenco delle azioni Costo unitario per ettaro Superficie interessata Importo 1. Azioni fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Azioni fattura n. del fattura n. del 3. Azioni fattura n. del fattura n. del Totale (A) c) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all', punto 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione Tipo di azione Elenco delle azioni Costo unitario per ettaro Superficie interessata Importo 1. Azioni fattura n. del fattura n. del fattura n. del 2. Azioni fattura n. del fattura n. del 3. Azioni fattura n. del fattura n. del Totale (A) Totale della spesa per il periodo di riferimento Riservato allo Stato membro Domanda pervenuta il A. Spese ammissibili 1. Totale delle spese dichiarate 2. Totale degli importi non ammissibili del piano 3. (1 2) spese da prendere in considerazione B. Importo massimo ammesso 1. ECU: 2. Tasso dell'1. 9. 19 . . 3. Superficie totale 4. (1 × 2 × 3) Importo totale ammissibile C. Importo da pagare Pagato il: »
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