Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:
In vigore dal 18 dic 1991
1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
« 1 bis. Per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati entro il 23 luglio 1991, le domande di modifica sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre 1992.
Per questi stessi piani, il periodo di cinque anni previsto per la concessione dell'aiuto di cui all', punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 decorre dal 1o settembre 1993, senza tuttavia che la superficie interessata dalle azioni previste ed eseguite dopo la data iniziale di approvazione del piano possano superare il 40 % della superficie totale del frutteto. »
2) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:3746:oj#art-1