Art. 7
In vigore dal 18 dic 1991
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.
Tuttavia, in deroga all', paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3588/91 non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
Storico versioni
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