Art. 5

Art. 5

In vigore dal 18 dic 1991
In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3745:oj#art-5