Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'. 2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, sono irricevibili tutte le sue domande. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per numero d'ordine nonché dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati nell'allegato II qualora siano pervenute domande. 4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'. 5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
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