Art. 3
In vigore dal 18 dic 1991
1. Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, si applicano le disposizioni seguenti:
a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
b) La domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.
Tuttavia, ciascun richiedente non può presentare più di due domande di titoli d'importazione per prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Le due domande, relative ciascuna ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al quarto comma e per l'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 2.
La domanda di titolo deve riguardare al minimo una tonnellata e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine contemplato, eccettuati i numeri d'ordine 59.0060 e 59.0080 per i quali il predetto limite massimo è del 50 % per il periodo di cui all' per cui è presentata.
c) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
d) La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
Producto SPG, Reglamento (CEE) no 3745/91
GPO-produkt, forordning (EOEF) nr. 3745/91
APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 3745/91
Ðñïúueí SPG, Êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3745/91
SGP-Product, Regulation (EEC) No 3745/91
Produit SPG, règlement (CEE) no 3745/91
Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 3745/91
APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 3745/91
Produto SPG, regulamento (CEE) no 3745/91;
e) Nella casella 24 il titolo reca una delle seguenti diciture:
Exacción reguladora reducida un 50 %
Nedsaettelse af importafgiften med 50 %
Ermaessigung der Abschoepfung um 50 %
ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE êáôUE 50 %
50 % levy reduction
Prélèvement réduit de 50 %
Prelievo ridotto del 50 %
Met 50 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 50 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3745:oj#art-3