Art. 9

Art. 9

In vigore dal 18 dic 1991
1. Senza pregiudizio del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80. 2. Tuttavia, in base al presente regolamento, la garanzia relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto e la durata di validità termina il 31 dicembre 1992. 3. I certificati non sono trasmissibili.
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