Art. 8

Art. 8

In vigore dal 18 dic 1991
1. Le domande di cui all' possono essere presentate soltanto fino al 24 gennaio 1992. 2. Le domande di titolo sono ricevibili nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili. Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come una domanda unica. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 14 febbraio 1992 il quantitativo globale oggetto delle domande. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno lavorativo indicato. 4. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. 5. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati a partire dal 24 febbraio 1992.
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