Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 dic 1991
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni decade, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all', ripartiti per paese d'origine e per codice della nomenclatura combinata. La comunicazione comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità. 2. Ai fini del presente regolamento per « decade » s'intende il periodo: - dal primo al decimo giorno di ogni mese, - dall'undicesimo al ventesimo giorno di ogni mese, - dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese.
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