Art. 10
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 5. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.
ALLEGATO I
1 Esportatore 2 Certificato n. ORIGINALE 3 Organismo emittente 4 Destinatario 6 Mezzo di trasporto 5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BOVINE
Pezzi detti « hampes » 7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci 8 Peso
lordo (kg) 9 Peso
netto (kg) 10 Peso netto (in lettere) 11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE
Il sottoscritto attesta che i pezzi detti « hampes » descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/90 della Commissione nei limiti di cui all', paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento e sono originari dell'Argentina.
Luogo: Data: Firma e timbro (o emblema stampato)
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ
JUNTA NACIONAL DE CARNES:
per i pezzi detti « hampes » dell'Argentina di cui all', paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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