Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3670/91 è ripartito come segue: a) 700 t originarie e provenienti dall'Argentina, b) 800 t originarie e provenienti da altri paesi terzi. 2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».
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