Art. 3
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16. (5) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 31. (6) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (8) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.
Storico versioni
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