Art. 1
In vigore dal 18 dic 1991
Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1991/1992 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1991/1992 nei limiti di 6 milioni di hl.
Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:
- regione 3: 60 000 hl
- regione 4: 4 000 000 di hl
- regione 5: 75 000 hl
- regione 6: 1 865 000 hl
Storico versioni
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