Art. 6

Art. 6

In vigore dal 18 dic 1991
1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', a: 1,38 e 1,33 ecu per % vol di alcole e per ettolitro. Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2046/89. 2. Per gli alcoli diversi di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ecu per % vol di alcole e per ettolitro.
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