Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a 0,94 ecu per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I, R I e R II, salvo in Spagna dove è fissato a 0,89 ecu.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3720:oj#art-4