Art. 10

Art. 10

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. (4) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3720:oj#art-10