Art. 6
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28. (4) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29. (5) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 49. (6) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 47. (7) GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 12. (8) GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 14. (9) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34. (10) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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