Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
La Commissione stabilisce, per ciascuna delle due categorie di domande menzionate all', paragrafo 1, i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'importazione e comunica tali quantitativi agli Stati membri mediante telescritto entro e non oltre il 7 gennaio 1992.
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