Art. 2
1. Il quantitativo fissato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:
In vigore dal 18 dic 1991
a) fino ad un massimo di 5 300 t agli operatori che hanno presentato domanda di titoli di importazione per i prodotti in oggetto durante gli anni 1989, 1990 e 1991,
b) fino ad un massimo di 1 000 t agli operatori che non rispondono alla condizione di cui alla lettera a).
Tuttavia, ove il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non venga richiesto o sia richiesto solo in parte, il volume disponibile viene assegnato all'altra categoria di operatori che hanno fatto domanda di titolo d'importazione.
2.a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera a) può vertere su un quantitativo superiore all'8 % di quello assegnato allo stesso operatore negli anni 1989, 1990 e 1991,
b) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 1, lettera b) può vertere su un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo ivi indicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3705:oj#art-2