Art. 9

Art. 9

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 20. (8) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5. (9) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16. (10) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 3. (11) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
Storico versioni

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