Art. 5
In vigore dal 18 dic 1991
1. La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande.
2. Per le domande di cui all', paragrafo 2, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.
Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 5 per domanda, i quantitativi vengono attribuiti mediante estrazione a sorte per partite di 5 t.
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