Art. 4
In vigore dal 18 dic 1991
Le domande di cui all' possono essere ricevute soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora lo stesso operatore presenti domande concernenti lo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte queste domande sono irricevibili.
Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica.
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