Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 dic 1991
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, gli operatori presentano alle competenti autorità una domanda di partecipazione corredata della prova prevista all', paragrafo 3, entro il 20 gennaio 1992. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 febbraio 1992, l'elenco degli operatori completo di nome, indirizzo e del quantitativo di carni importate nell'ambito del contingente di cui trattasi nel corso di ciascun anno di riferimento. 2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, le domande di partecipazione degli operatori possono essere presentate fino al 20 gennaio 1992, corredate della prova prevista all', paragrafo 3. La domanda o le domande presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo complessivo corrispondente a 50 t al massimo di carne congelata. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 7 febbraio 1992 l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.
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