Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori menzionati all', paragrafo 1, che al 1o gennaio 1992 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine. 2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti conformemente all', paragrafo 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese che le hanno costituite.
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