Art. 2
In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9.
Storico versioni
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