Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2824/88 è modificato come segue:
In vigore dal 18 dic 1991
1) All', paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« Le riduzioni non possono tuttavia superare il 15 % per i raccolti dal 1989 al 1991 »
2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Anteriormente all'accertamento della produzione effettiva di cui all', i prezzi d'intervento e i premi possono essere pagati, per i raccolti dal 1989 al 1991, nella misura massima dell'85 % degli importi fissati per il rispettivo raccolto. Tuttavia a scelta dello Stato membro interessato, i prezzi e i premi possono essere pagati integralmente purché venga costituita una cauzione pari al 15 % per i raccolti dal 1989 al 1991. »
3) All'articolo 4 il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente:
« - nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), la cauzione viene maggiorata del 15 % o l'anticipo viene ridotto del 15 % per i raccolti dal 1989 al 1991;
- nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), viene costituita una cauzione pari al 15 % dell'importo del premio per i raccolti dal 1989 al 1991 o l'anticipo viene diminuito del 15 % per gli stessi raccolti. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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