Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. Gli organismi ammassatori greci elencati in allegato procedono alla vendita di un quantitativo massimo di 15 000 t di Sultanine del raccolto 1989, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 913/89 al prezzo di 8,3 ECU/100 kg netti. 2. La garanzia di trasformazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 è fissata a 15,715 ECU/100 kg netti.
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