Art. 7

Art. 7

In vigore dal 18 dic 1991
Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all' del regolamento (CEE) n. 737/91 e che sono stati raffinati a decorrere dal 1o luglio 1992 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 in virtù dell', paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all' del regolamento (CEE) n. 737/91 per la campagna di commercializzazione 1991/1992.
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