Art. 5
In vigore dal 18 dic 1991
1. Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, lettera b), nonché dell'anticipo sul pagamento di tale aiuto, lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.
2. Ai sensi del presente regolamento per raffinazione si intende la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco, quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).
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