Art. 4
1. Può essere concesso un anticipo sull'importo:
In vigore dal 18 dic 1991
a) per lo zucchero di cui all', dell'aiuto al trasporto di cui all', paragrafo 1, lettera a), pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94,5 %.
Allorquando lo zucchero greggio viene introdotto in Portogallo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino al 30 giugno 1992 l'anticipo è stabilito in riferimento all'aiuto forfettario globale al trasporto, di cui all', paragrafo 1, lettera a), applicabile alla data di emissione della polizza di carico dello zucchero trasportato in questione durante tale periodo;
b) per lo zucchero di cui all' introdotto in Portogallo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino al 30 giugno 1992, dell'aiuto alla raffinazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), capoverso aa) e bb), pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94,5 %.
In deroga all', paragrafo 1, lettera b), allorquando lo zucchero greggio viene immagazzinato presso il raffinatore portoghese anteriormente al 1o luglio 1992, l'anticipo sull'aiuto alla raffinazione è calcolato in riferimento all'importo della rata mensile di rimborso applicabile alla data di emissione della polizza di carico dello zucchero trasportato in questione e in riferimento al prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1991/1992.
2. La domanda di anticipo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale di entrata in Portogallo, della polizza di carico dello zucchero trasportato e della fattura provvisoria.
3. La domanda di anticipo sul pagamento dell'aiuto alla raffinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere corredata di una cauzione equivalente all'importo dell'anticipo concesso. Detta cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali viene effettuato il pagamento a saldo della totalità dell'aiuto alla raffinazione di cui all', paragrafo 1, lettera b).
La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia concessa da un istituto rispondente ai requisiti stabiliti dal Portogallo.
La cauzione o la parte di cauzione non svincolata viene incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati assolti gli obblighi corrispondenti.
Storico versioni
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