Art. 3 · 1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

Art. 3

1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

In vigore dal 18 dic 1991
a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (7). Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione; b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore: - del documento doganale di immissione in consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento, certificati conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi, e - della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva. 2. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo.
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