Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 sono concessi, nel quadro delle misure d'intervento, alle condizioni previste dal presente regolamento, aiuti comunitari forfettari al trasporto e alla raffinazione in Portogallo di zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, entro un quantitativo massimo di 65 000 t espresse in zucchero bianco, che dovrà essere smerciato entro il 30 giugno 1992 e raffinato a decorrere dal 1o luglio 1992.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3695:oj#art-1