Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 dic 1991
Nei casi di applicazione della procedura definita nel presente articolo, il presidente sottopone la questione al comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato «comitato», sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema, eventualmente procedendo ad un voto. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
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