Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 1991
Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti agli trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato IV. Previo accordo di Eurostat, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.
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