Art. 6

Art. 6

In vigore dal 17 dic 1991
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione particolareggiata sui metodo con cui vengono desunti i dati sulle catture nonché circa la rappresentatività e l'affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, Eurostat elabora un riepilogo di tali relazioni. 2. Gli Stati membri informano Eurostat sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione. 3. Qualora le relazioni sui metodi di cui al paragrafo 1 dimostrassero che uno Stato membro non è in grado di conformarsi immediatamente alle disposizioni del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi dell'indagine, in collaborazione con lo Stato membro interessato, Eurostat può stabilire un periodo transitorio non superiore a due anni durante il quale sarà completato il programma previsto dal presente regolamento. 4. Le relazioni sui metodi, il regime transitorio, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3880:oj#art-6