Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1991
1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all'allegato I in ognuna delle regioni statistiche di pesca elencate nell'allegato II e definite nell'allegato III. 2. I dati per ogni anno civile vanno trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso dell'insieme delle catture totali in quello Stato membro in quel mese. 3. Gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'.
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