Art. 2
In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9. (3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5. (5) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 30.
Storico versioni
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