Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1991. Esso si applica alle cauzioni non incamerate definitivamente alla data della sua entrata in vigore. L'esame relativo a tali cauzioni potrà essere effettuato nei sei mesi successivi a tale data. Tuttavia, il disposto dell'articolo 31 ter, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3540/85 non si applica in tutti i casi in cui la cauzione sia stata costituita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 46.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3685:oj#art-2