Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1991
- al paragrafo 1, l'importo di « 191 ecu » è sostituito da « 196 ecu »;
- al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo di « 210 ecu » è sostituito da « 215 ecu ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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