Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 1991
La cauzione di cui all', paragrafo 3, secondo trattino viene svincolata limitatamente ai quantitativi per i quali è stata realizzata la vendita, nei termini previsti, nei territori delle Azzorre e di Madera, ad un prezzo che riflette la riduzione di prezzo stabilita all'. La prova consiste in un attestato rilasciato dalle autorità portoghesi competenti previa verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario.
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