Art. 2
In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 24. (4) GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 23. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.
ALLEGATO
Codice NC Designazione delle merci Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione) 0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 0404 90 altri (9): senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38): inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 11 inferiore o uguale all'1,5 % 7,33 (10) 0404 90 13 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 5,11 (10) 0404 90 19 superiore al 27 % 1,38 (10) superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 31 inferiore o uguale all'1,5 % 7,33 (10) 0404 90 33 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 5,11 (10) 0404 90 39 superiore al 27 % 1,38 (10) altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 51 inferiore o uguale all'1,5 % 0,0733 per kg (4) (10) 0404 90 53 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,0511 per kg (4) (10) 0404 90 59 superiore al 27 % 0,0138 per kg (4) (10) superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 91 inferiore o uguale all'1,5 % 0,0733 per kg (4) (10) 0404 90 93 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,0511 per kg (4) (10) 0404 90 99 superiore al 27 % 0,0138 per kg (4) (10) 0405 Burro ed altre materie grasse del latte: 0405 00 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 % 0,1184 (7) (8) aventi tenore, in peso, di materie grasse: uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 % 9,30 (8) uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 % 9,71 (8) uguale o superiore all'84 % 0,1184 (7) (8) 0405 00 90 altri 0,1184 (7) (8) 0406 Formaggi e latticini: ex 0406 10 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (ad esclusione della ricotta salata e dei formaggi fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora o di capra): ex 0406 10 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse non superiore al 40 %: aventi tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 % 8,36 altri 10,67 ex 0406 10 80 altri 11,00 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 altri 13,54 ex 0406 40 00 Formaggi a pasta erborinata (ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra) 3,42 ex 0406 90 altri formaggi, ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra: ex 0406 90 11 destinati alla trasformazione 13,54 altri: ex 0406 90 13 Emmental 7,10 ex 0406 90 15 Gruyère, Sbrinz 7,10 ex 0406 90 27 Bergkaese, Appenzell, Vacherin Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine 7,10 ex 0406 90 19 Formaggi Glaris alle arbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate 3,33 (10) ex 0406 90 21 Cheddar 13,54 ex 0406 90 23 Edam 8,36 ex 0406 90 25 Tilsit 8,36 ex 0406 90 17 Butterkaese 8,36 ex 0406 90 29 Kashkaval 8,36 Feta: ex 0406 90 31 di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra - ex 0406 90 33 altri 8,36 ex 0406 90 35 Kefalotyri 8,36 ex 0406 90 37 Finlandia 8,36 ex 0406 90 39 Jarlsberg 8,36 altri: 0406 90 50 Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra - altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso di acqua della materia grassa: inferiore o uguale al 47 %: 0406 90 61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano - 0406 90 63 Fiore Sardo,Pecorino - ex 0406 90 69 altri 7,13 superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %: 8,36 ex 0406 90 93 superiore al 72 % 10,67 ex 0406 90 99 altri 10,67 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 10 Lattosio e sciroppo di lattosio (11): 1702 10 90 altri 5,36 2106 Preparazione alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 altre: Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: altri: 2106 90 51 di lattosio 5,36
(1) L'importo compensativo per 100 kg di questi prodotti è uguale alla differenza fra i seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,009818 ecu.
Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscossa all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.
(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9) o dal regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16).
(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra i seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,107998 ecu.
Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscossa all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.
(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra:
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotti finito e
- l'importo per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscossa all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.
(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra:
- l'importo indicato, e
- l'importo per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotti, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscossa all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.
(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla differenza tra i seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,107998 ecu e maggiorato di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
Qualora l'importo calcolato secondo il disposto del primo trattino risulti inferiore a quello calcolato in base al disposto del secondo trattino, la differenza tra i due importi è riscossa all'importazione e concessa all'esportazione dal Portogallo.
(7) L'importo compensativo pe 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.
(8) Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 3143/85 della Commissione (GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9) o (CEE) n. 570/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31) o (CEE) n. 429/90 della Commissione (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8) o (CEE) n. 863/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 11), o (CEE) n. 3378/91 della Commissione (GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40).
(9) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3679:oj#art-2