Art. 2
In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23. (2) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 28. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.
ALLEGATO
Codice NC Designazione delle merci Importo
compensativo in
ECU/100 kg peso netto
(salvo altra indicazione) 0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0404 90 altri (11): senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 11 inferiore o uguale all'1,5 % 30,24 0404 90 13 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 22,35 0404 90 19 superiore al 27 % 19,86 superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 31 inferiore o uguale all'1,5 % 30,24 0404 90 33 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 22,35 0404 90 39 superiore al 27 % 19,86 altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 51 inferiore o uguale all'1,5 % 0,3024 per kg (4) 0404 90 53 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,2235 per kg (4) 0404 90 59 superiore al 27 % 0,1986 per kg (4) superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 91 inferiore o uguale all'1,5 % 0,3024 per kg (4) 0404 90 93 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,2235 per kg (4) 0404 90 99 superiore al 27 % 0,1986 per kg (4) 0405 Burro ed altre materie grasse del latte: 0405 00 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 % 0,1184 (7) (10) aventi tenore, in peso, di materie grasse: uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 % 9,30 (10) uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 % 9,71 (10) uguale o superiore all'84 % 0,1184 (7) (10) 0405 00 90 altri 0,1184 (7) (10) 0406 Formaggi e latticini: ex 0406 10 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (ad esclusione della ricotta salata e dei formaggi fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora o di capra): ex 0406 10 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse non superiore al 40 %: aventi tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 % 20,82 altri 14,97 ex 0406 10 80 altri 15,30 ex 0406 90 35 Kefalotyri 20,82 ex 0406 90 37 Finlandia 20,82 ex 0406 90 39 Jarlsberg 20,82 altri: 0406 90 50 Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra - altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: inferiore o uguale al 47 %: 0406 90 61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano - 0406 90 63 Fiore Sardo, Pecorino - ex 0406 90 69 altri 19,96 superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % 20,82 ex 0406 90 93 superiore al 72 % 14,97 ex 0406 90 99 altri 14,97 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 10 Lattosio e sciroppo di lattosio (9): 1702 10 90 altri 5,36 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 altre: Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: altri: 2106 90 51 di lattosio 5,36 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %: 2309 10 15 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % -
Codice NC Designazione delle merci Importo
compensativo in
ECU/100 kg peso netto
(salvo altra indicazione) 2309 10 19 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 10 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % - (8) aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 %: 2309 10 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % - (8) 2309 10 70 non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari - 2309 90 altri: altri: contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari: contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %: 2309 90 35 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % - 2309 90 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %: 2309 90 49 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % - (8) aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 %: 2309 90 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % - (8) 2309 90 70 non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari -
(1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015082 ecu.
(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9) o dal regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16).
(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,165903 ecu.
(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma:
- dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e
- di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma:
- dell'importo indicato, e
- di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotti, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,165903 ecu;
- un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
(7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.
(8) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale:
- per i prodotti dei codici NC 2309 10 39 e 2309 90 49, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16;
- per i prodotti dei codici NC 2309 10 59 e 2309 90 59, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.
Questi prodotti sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo Stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo Stato membro importatore.
(9) Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 90.
(10) Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 3143/85 della Commissione (GU n. L 298 del 12.11.1985, pag. 9) o (CEE) n. 570/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1.3.1988, pag. 31) o (CEE) n. 429/90 della Commissione (GU n. L 45 del 21.2.1990, pag. 8) o (CEE) n. 863/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991. pag. 11), o (CEE) n. 3378/91 della Commissione (GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40).
(11) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati.
NB: Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti:
- Il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC;
- all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.
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