Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 dic 1991
1. Nessuna disposizione precedente osta a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza emerso in occasione di un incidente o infortunio oppure riscontrato durante il servizio, riguardante un prodotto progettato, costruito, gestito e sottoposto a manutenzione in conformità del presente regolamento oppure una persona o una procedura ovvero un organismo coinvolto in queste mansioni. Se il problema di sicurezza deriva: - da un inadeguato livello di sicurezza corrispondente all'applicazione delle regole tecniche e procedure amministrative comuni, o - da una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e della motivazione delle stesse. 2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri. Se l'inadeguato livello di sicurezza o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni trovano conferma, la Commissione presenta proposte adeguate, conformemente alle procedure di cui all' e/o all'.
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