Art. 7
In vigore dal 16 dic 1991
Gli Stati membri riconoscono l'omologazione rilasciata, conformemente al presente regolamento, da un altro Stato membro o da un organismo che agisce a suo nome agli organismi o persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità ed incaricati della progettazione, costruzione e manutenzione di prodotti nonché dell'esercizio di aeromobili.
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