Art. 11
In vigore dal 16 dic 1991
1. Conformemente alla procedura stabilita all', la Commissione, qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, modifica le regole tecniche e procedure amministrative comuni elencate nell'allegato II o adottate dal Consiglio conformemente all'.
2. Qualora le modifiche di cui al paragrafo 1 contengano una variante nazionale per uno Stato membro, la Commissione delibera, conformemente alla procedura prevista all', sull'inclusione di detta variante nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni.
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