Art. 1
In vigore dal 16 dic 1991
1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, quali figurano nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda:
- la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli aeromobili;
- le persone ed organismi interessati a tali attività.
2. Le regole tecniche e procedure amministrative armonizzate previste al paragrafo 1 sono applicabili a tutti gli aeromobili utilizzati dagli operatori secondo la definizione dell', lettera a), a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.
Storico versioni
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