Art. 7

Art. 7

In vigore dal 16 dic 1991
Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il ConsiglioIl PresidenteH. MAIJ-WEGGEN (1)GU n. C 331 del 20. 12. 1985, pag. 2. (2)GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 229. (3)GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 34. (1)GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 4.
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