Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 dic 1991
1. L'esecuzione delle operazioni di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori: a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, nonché le modalità di noleggio e di esercizio; b) prescrizioni tecniche dei battelli. Le prescrizioni tecniche cui devono soddisfare i battelli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono le prescrizioni cui sono soggetti i battelli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali; c) prescrizioni in materia di navigazione e di polizia; d) durata della guida e del riposo; e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare in modo effettivo qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. 3. Qualora si constati che è necessario adattare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.
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