Art. 2
In vigore dal 16 dic 1991
1. Per essere ammesso ad effettuare il cabotaggio, il vettore può inoltre utilizzare a tal fine soltanto battelli il cui proprietario o i cui proprietari siano:
a) persone fisiche aventi domicilio in uno Stato membro e cittadini di uno Stato membro o b) persone giuridiche che:
i) abbiano sede sociale in uno Stato membro e ii) appartengano in maggioranza a cittadini degli Stati membri.
2. Uno Stato membro può eccezionalmente prevedere deroghe per quanto riguarda la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) ii). Lo Stato membro interessato consulta la Commissione in merito ai criteri determinanti da prendere in considerazione.
3. Un attestato rilasciato dallo Stato membro in cui il battello è immatricolato o, in mancanza di un'immatricolazione, dallo Stato membro in cui il vettore è stabilito deve essere esibito come prova che il vettore soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1. Tale attestato deve trovarsi a bordo del battello.
Il documento che comprova che il battello è adibito alla navigazione sul Reno previsto dal regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (1), sostituisce l'attestato di cui al primo comma.
Storico versioni
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