Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 1991
A decorrere dal 1o gennaio 1993 qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile per conto terzi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, in appresso denominati «cabotaggio», a condizione che: - sia stabilito in uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo ed eventualmente - vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile. Qualora soddisfi a dette condizioni, può esercitare il cabotaggio a titolo temporaneo nello Stato membro interessato senza crearvi una sede o un altro centro di attività.
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